DIFFERENZA TRA DVR E DUVRI
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento che tutte le aziende devono obbligatoriamente redigere (ad eccezione delle imprese individuali). Ha come obiettivo l’individuazione di tutti i rischi presenti all’interno del luogo di lavoro e la successiva analisi degli stessi, definendo le corrette e mirate misure di prevenzione e protezione da adottare a fini di eliminare o ridurre, la probabilità di incidenti o situazioni pericolose.
Il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali, l’organigramma della sicurezza, l’individuazione delle procedure di sicurezza per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare e l’individuazione delle mansioni e attività che espongono i lavoratori a rischi specifici oltre che la mappatura degli stessi . Il documento deve essere costantemente aggiornato sulla base dell’evoluzione aziendale, in particolare in caso di:
- modifiche del processo produttivo;
- modifiche dell’organizzazione del lavoro;
- modifiche dell’organigramma sicurezza;
- modifiche degli impianti di lavoro, attrezzature o linee macchina;
- modifiche o introduzioni di nuove mansioni;
- modifiche a seguito di infortuni significativi;
- modifiche in seguito a evidenze riportate dalla sorveglianza sanitaria ecc.
La versione finale del DVR e ogni successiva revisione, per definirne una versione ufficiale, dovrà essere firmata da tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale:
- Datore di Lavoro (DL)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Medico Competente (MC)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), non è un documento legato ai rischi dell’ intera azienda ma ad una specifica attività contestualizzata all’ interno di un contratto di appalto. E’ un documento di coordinamento tra Azienda Committente e Azienda Appaltatrice e eventuali sub-appaltatori, nel quale il Datore di Lavoro dell’ azienda committente indica le diverse misure che devono essere adottate da entrambe le parti per eliminare o ridurre il rischio legato all’ interferenza delle attività . Con attività si intende il lavoro abituale della committenza e il lavoro dell’ appaltatrice all’ interno degli spazi della committente.
Il DUVRI, in riferimento all’art. 26 del D.Lgs 81/08, è sempre obbligatorio ad eccezione dei contratti di fornitura di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai 5 uomini/giorno, sempre che questi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato, o dalla presenta di agenti cancerogeni, chimici, biologici, di amianto o atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (D.Lgs. 81/09).
DVR e DUVRI partono da una base comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno ambiti di applicazione e destinatari diversi. Il DUVRI può prendere spunto dal DVR delle aziende coinvolte, ma solamente per quelle attività legate a rischi interferenziali, inoltre, è opportuno in caso di rischi interferenziali, valutare nello specifico con apposito sopralluogo le condizioni di lavoro per permettere ai responsabili di individuare le migliori e più efficienti misure di prevenzione e protezione da mettere in campo.
E nel caso l’attività fosse di tipo edile? Come ci si comporta?
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